Colf e Badanti
Il servizio offerto da Mandea Consulting, presente con propria sede a Milano in via Brusuglio 73 (zona Affori) consiste:
- Consulenza sulla tipologia di contratto, livelli e mansioni
- Apertura sostituto e gestione annuale di tutti gli adempimenti
- Lettera di assunzione
- Emissione buste paga
- Emissione attestazione annuale dei redditi
- Calcolo TFR, ferie e permessi
- Emissione MAV trimestrale dei contributi Inps

AMBITO DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA
Secondo
giurisprudenza (Cass.n.5969/1987) si configura un rapporto di lavoro domestico,
ancorché espletato in ambito estraneo al focolare domestico, purché si svolga
per soddisfare un bisogno del datore di lavoro e non costituisca strumento
dell’attività professionale di costui, specie, quando, dalla utilizzazione del
servizio stesso, esulino finalità di lucro del datore di lavoro.
DATORE DI
LAVORO DOMESTICO
Le prestazioni di lavoro
possono essere rese a favore dei seguenti datori di lavoro:
1.
Persona singola;
2.
Nucleo o gruppo familiare, inteso come coabitazione dei suoi membri legati da
un vincolo affettivo e di mutua assistenza;
3. Comunità stabili, siano esse
religiose o militari, che, ciò nonostante, riproducono nella loro vita di
relazione le stesse regole della vita familiare, replicando, quindi, le
caratteristiche tipiche: vincolo associativo, stabilità e permanenza, condivisione
di tetto e di mensa, assenza di finalità lucrative.
Il lavoro
domestico non può mai essere reso nei confronti di un datore di lavoro
imprenditore o libero professionista, ovvero, la normativa non è applicabile
quando il lavoratore presta la sua opera non già per le necessità personali del
datore di lavoro, ma per il funzionamento dell’attività istituzionale o
professionale da questi svolta.
LAVORATORE
Sono lavoratori domestici
coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della
vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari
o baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa
categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità
religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché
presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per
anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
Possono
essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro, compresi i
minori, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico e raggiunto l’età minima di
16 anni.